LICEO SCIENTIFICO STATALE

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N.B. Riportiamo qui il Regolamento di Istituto che è attualmente in via di rifacimento

 

 

Regolamento d'Istituto

(deliberato nell'a.s. 1996/97)

(Premessa)

La Scuola è un'istituzione sociale di servizio pubblico che deve essere fra le scelte primarie dello Stato. Essa, quale comunità educativa, ha lo scopo di promuovere la formazione dei giovani sotto il profilo culturale, sociale e politico, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli artt. 3, 33, 34.

Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto devono perciò ispirarsi ai valori della democrazia e al reciproco rispetto delle idee.

La Scuola bandisce dal suo intento ogni forma di violenza; condanna e s'impegna a denunciare qualsiasi manifestazione di totalitarismo, intolleranza, emarginazione e antidemocrazia.

Art. l (Funzioni e responsabilità dei docenti)

I docenti godono, nell'esercizio delle loro attività, della massima libertà di insegnamento, di informazione e di espressione, nell'ambito delle leggi dello Stato e con particolare riguardo allo spirito del DPR n° 419 del 31/5/1974. I professori sono i diretti responsabili del regolare svolgimento della vita scolastica nelle proprie ore di lezione. Essi sono tenuti al rispetto dell'orario scolastico e alla registrazione sul diario di classe dell'andamento didattico e disciplinare.

Art. 2 (Orario della scuola)

L’apertura della scuola è stabilita dal Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico. Le lezioni hanno luogo normalmente nelle ore antimeridiane, secondo l'orario stabilito dalla Presidenza, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Le attività pomeridiane, connesse con i progetti annuali o pluriennali sviluppati nell’Istituto e inseriti nei P.O.F., o altre che si ritenessero necessarie, osserveranno un orario da stabilirsi.

Art. 3 (Attrezzature didattiche)

Le attrezzature didattiche (compresi i sussidi audiovisivi, i laboratori linguistici e informatici) sono messe a disposizione, anche oltre l’orario curricolare, dei professori che ne facciano richiesta, previo accordo con gli aiutanti tecnici. Ogni professore è responsabile degli strumenti utilizzati dalla propria classe, e gli alunni sono tenuti a rifondere i danni volontariamente arrecati secondo quanto previsto dai regolamenti specifici.

Art. 4 (Attività pomeridiane)

Con la collaborazione dei docenti interessati gli allievi possono, nell’ambito delle attività di cui all’art. 2, avvalersi (con l'intervento del personale tecnico specializzato) del materiale e degli strumenti in dotazione della scuola. Gli allievi possono radunarsi nei locali dell'Istituto, che saranno di volta in volta all'uopo destinati, per studiare in comune, per svolgere attività deliberate o autorizzate dal Collegio dei Docenti, per tenere incontri socioculturali (con la presenza di uno o più insegnanti disponibili secondo le modalità concordate dal Collegio dei Docenti) e per eventuali assemblee straordinarie previste dalla legge (previa autorizzazione scritta del Preside o di chi ne fa le veci).

Un professore è tenuto ad esercitare adeguata sorveglianza; in quest'opera è coadiuvato dal personale ausiliario in servizio. Al professore spetta un compito di vigilanza disciplinare per delega del Preside; tuttavia non possono attribuirsi a lui responsabilità civili. Gli studenti sono tenuti al rispetto del personale non docente, facilitandolo nello svolgimento delle proprie mansioni e devono riconoscere agli operatori scolastici il diritto di espletare i compiti affidati loro dalla Presidenza.

Art.5 (Biblioteche d’istituto)

Le biblioteche d’istituto sono aperte al prestito per gli studenti regolarmente iscritti, per i docenti, per il personale non docente dell‘Istituto, secondo l’orario stabilito all’inizio di ogni anno scolastico.

Il prestito, di due volumi per volta, è gratuito; la durata del prestito è di 15 gg., eventualmente prorogabile dietro richiesta .

Il prestito a casa è escluso per le opere di consultazione generale, per le opere di particolare valore avviene previa malleveria di un insegnante.

Tutti i libri devono essere restituiti tre settimane prima del termine delle lezioni, per permettere il riordino annuale delle biblioteche, effettuato dal bibliotecario entro la prima quindicina di luglio ogni anno.

Gli studenti maturandi possono tenere due libri in prestito, previo deposito cauzionale stabilito ogni anno.

All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti elegge, quali responsabili delle biblioteche, due professori che, per le operazioni connesse con il loro funzionamento, si varranno della collaborazione dei Colleghi disponibili.

Le richieste per l’acquisto dei libri vengono indirizzate al bibliotecario.

Il Consiglio d’Istituto stabilisce la quota annuale destinata agli acquisti e le modalità dei medesimi.

Art. 6 (Biblioteche di classe)

Annualmente, in sede di bilancio preventivo, il Consiglio d'Istituto decide la somma disponibile per l'acquisto. La somma viene successivamente suddivisa in parti uguali fra tutte le classi.

Per l’acquisto di nuovi libri gli alunni (singolarmente o per classi, tramite il docente responsabile) e i professori possono avanzare alla Presidenza richieste scritte, corredate dei dati essenziali (compresi, possibilmente, prezzo ed edizione). I volumi vengono acquistati tramite l'ufficio di segreteria o direttamente dal professore responsabile della biblioteca di classe.

I libri delle biblioteche di classe dovranno essere restituiti 20 giorni prima del termine dell'anno scolastico al professore che li ha in carico.

Art. 7 (Attrezzature sportive)

La scuola si fa promotrice dello sviluppo delle attività ginnico-sportive per i suoi allievi. Le attrezzature sportive dell'Istituto sono a disposizione dei docenti di Educazione Fisica anche per le attività di avviamento allo sport. Gli allievi che intendessero servirsi delle attrezzature sportive per i propri allenamenti debbono indicare un professore che si faccia garante del buon uso delle medesime nonché della incolumità degli allievi stessi.

Art. 8 (Vigilanza sugli alunni)

La vigilanza sugli alunni (per "vigilanza" s'intende la presenza, il richiamo alle norme e la segnalazione alla Presidenza dell'eventuale non osservanza) durante l'ingresso e l'uscita, salva ovviamente la responsabilità del Preside, è affidata agli operatori scolastici di turno nell'Istituto. I docenti della prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; i docenti dell’ultima ora sono tenuti ad assistere all’uscita degli alunni. Inoltre ai docenti compete, secondo turni da stabilirsi, la vigilanza sul movimento degli alunni, fuori delle aule, durante gli intervalli e nelle ore pomeridiane per le attività previste dagli artt. 2 e 4 del presente Regolamento. La vigilanza nelle palestre, nei corridoi e negli spogliatoi è affidata al professore di Educazione Fisica con l'aiuto degli operatori scolastici addetti alle palestre.

Art. 9 (Ingresso e uscita degli alunni)

L'ingresso degli alunni (salva l'apertura del cancello alle ore 7,30) avviene da 15 a 5 minuti prima dell'inizio delle ore di lezione delle singole classi. L'ingresso ritardato, purché non abituale, è ammesso, fino a 10 minuti dopo l'inizio della prima ora di lezione, a discrezione del professore presente in aula. Ritardi maggiori debbono essere autorizzati e giustificati dal Preside (o da chi ne fa le veci).

In ogni caso non sono ammessi ingressi ritardati oltre l'inizio della seconda ora di lezione, se non per fatti eccezionali, illustrati anticipatamente e personalmente da un genitore dell'alunno/a o, se dovuti a motivi sanitari, previa esibizione di un documento adeguato.

Nel caso di eventi eccezionali che impediscano l'ingresso secondo l'orario normale, l'ingresso ritardato è autorizzato senza necessità di esplicita giustificazione fino all'inizio della seconda ora di lezione.

Salvo casi preventivamente documentati e accertati, e comunque non oltre le 10 e non prima delle 11, i permessi possono essere richiesti alla Presidenza solo per la prima e l’ultima ora di lezione e vengono concessi previo parere favorevole dei professori delle ore interessate.

Durante le lezioni i professori non possono far uscire gli allievi dall'aula se non uno alla volta e per seri e giustificati motivi.

Le uscite anticipate per ragioni di malessere fisico saranno concesse ai minorenni solo in presenza di un familiare.

Art. 10 (Assenze)

Le assenze che siano motivate per iscritto da un genitore sono ritenute giustificate. Gli allievi maggiorenni sono tenuti ugualmente a segnalare per iscritto le ragioni delle proprie assenze.

Salvo eventuali straordinarie disposizioni in contrario, i professori della prima ora di lezione sono delegati dal Preside a controllare le giustificazioni e a registrarle sul diario di classe.

La firma del genitore (o di chi ne fa le veci) che abitualmente giustifica le assenze deve essere depositata su apposito libretto alla presenza del Preside o del Segretario o di persona da loro delegata.

Chi supera i cinque giorni di assenza deve non solo giustificare sull’apposito libretto, ma presentare il certificato medico di ammissione. Qualora l’assenza superiore ai cinque giorni non sia dovuta a motivi di salute, occorre una richiesta preventiva alla Presidenza e non è necessario il certificato medico. Nel calcolo dei cinque giorni si tiene conto delle festività e dell’interruzione delle lezioni a qualsiasi titolo. Dopo cinque assenze il genitore o chi ne fa le veci dovrà giustificare personalmente.

Gli ingressi ritardati e le uscite anticipate non possono superare il numero massimo di otto per quadrimestre e devono essere adeguatamente motivati e presentati alla Presidenza per l’autorizzazione entro la prima ora di lezione.

Art. 11 (Condotta degli allievi)

In tutti i locali dell'edificio scolastico il comportamento degli allievi deve essere improntato alle comuni norme di buona educazione e al rispetto reciproco.

E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola.

La buona conservazione dei locali dell'Istituto e degli arredi in esso contenuti è affidata all'educazione e al senso civico di coloro che frequentano la scuola. Tuttavia in caso di danneggiamenti non accidentali è data facoltà alla Presidenza, sentito il parere, in caso di particolare gravità, dei Consigli di Classe interessati, di perseguire i responsabili mediante richiesta di adeguato indennizzo, l’ammontare del quale viene indicato dal Coordinatore amministrativo.

Gli allievi sono invitati a tenere sotto personale custodia gli oggetti preziosi di cui fossero eventualmente in possesso. La scuola non può garantire la piena sorveglianza sugli oggetti dimenticati o comunque lasciati incustoditi.

Art. 12 (Assemblee studentesche)

Gli studenti si riuniscono periodicamente in assemblee, secondo le norme vigenti, ed esprimono la loro volontà di maggioranza attraverso la costituzione del Comitato Studentesco formato dai rappresentanti eletti nei Consigli di Classe.

Le assemblee non possono essere precluse a nessuno; in particolare le assemblee studentesche devono rappresentare un momento per recuperare alla democrazia quelle frange minoritarie che se ne discostassero.

Le assemblee studentesche d'Istituto si svolgono secondo il regolamento che si dà l'assemblea stessa, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n° 416/1974. Esse sono convocate dal Preside, il quale, nel caso di richieste contrastanti ed inconciliabili, decide circa le modalità di convocazione, dopo aver consultato il Gruppo di Gestione del Comitato Studentesco o gli studenti facenti parte del Consiglio di Istituto.

Le assemblee di classe sono autorizzate direttamente dal professore (o dai professori) a cui appartengono le due ore dell'assemblea mensile previste per le assemblee stesse. I professori che concedono le ore per l'assemblea di classe possono assistervi e sono comunque tenuti a garantire l'ordine e facilitarne lo svolgimento, nel rispetto dell'autonomia degli studenti.

L'avvenuta effettuazione di ogni assemblea di classe viene registrata sul diario di classe. Il Preside (o chi ne fa le veci), previa verifica a votazione disgiunta e scritta della maggioranza dei consensi degli allievi in ciascuna classe e previo accordo, con preavviso di 24 ore, degli insegnanti interessati, può autorizzare assemblee di classi abbinate.

Ai sensi della D. M. 133 del 3-4-1996 il Comitato Studentesco adotta un regolamento interno che può prevedere la costituzione di commissioni o gruppi per attività istruttorie, esecutive e di gestione; deve favorire la familiarizzazione operativa dei giovani mediante rapporti con associazioni di studenti; deve elaborare un piano di realizzazione e di gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dalle Superiori Autorità e dal Consiglio di Istituto, e delle somme eventualmente raccolte con specifica destinazione; elegge al suo interno una Gruppo di Gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che ha la responsabilità del regolare svolgimento delle iniziative e propone agli Organi competenti gli interventi necessari per l’attuazione del piano.

Al termine delle iniziative, o periodicamente, il Gruppo di Gestione procede alla verifica dei risultati ottenuti, da sottoporre al Consiglio di Istituto e al Collegio dei Docenti.

Art. 13 (Bacheche degli studenti)

Gli studenti usufruiscono di apposite bacheche per affiggere avvisi e manifesti di ogni genere (fermo l'obbligo di non violare le norme di legge). La gestione e la responsabilità circa l'uso di queste bacheche (salva ovviamente la responsabilità civile del Preside) è degli studenti.

Art. 14 (Colloqui dei genitori con i docenti)

I genitori degli alunni (o coloro che ne facessero le veci) conferiscono con i professori, per ricevere informazioni sul profitto dei propri figli, normalmente nelle ore del mattino, secondo un orario di anno in anno stabilito e sollecitamente comunicato alle famiglie.

E’ facoltà del Collegio dei Docenti deliberare di anno in anno ulteriori modalità di comunicazione alle famiglie in orario diverso da quello istituzionalizzato o tramite l’invio di comunicazione scritta sulla situazione dell’alunno (pagellino infraquadrimestrale), o in momenti diversi concordati direttamente con i singoli docenti, ovvero con possibili incontri concentrati in un unico pomeriggio per tutte le discipline.

Nel periodo immediatamente precedente le riunioni di scrutinio per le valutazioni periodiche, le udienze sono sospese.

Il Preside riceve i genitori in orario da stabilirsi.

Art. 15 (Conclusione)Il presente regolamento intende stabilire norme essenziali circa il funzionamento dell'Istituto, per quanto non sia già espressamente sancito da vigenti disposizioni di legge, dalla Carta dei Servizi. Esso può essere modificato per motivate proposte avanzate da almeno 2 membri del Consiglio di Istituto o dagli Organi Collegiali della scuola ed è inoltre sottoponibile a revisione dagli organismi competenti.

 

 

 

 

 

 

 
 
     
     
     
 
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