|
Regolamento d'Istituto
(deliberato nell'a.s. 1996/97)
(Premessa)
La Scuola è un'istituzione
sociale di servizio pubblico che deve essere fra
le scelte primarie dello Stato. Essa, quale
comunità educativa, ha lo scopo di promuovere la
formazione dei giovani sotto il profilo
culturale, sociale e politico, in conformità ai
principi sanciti dalla Costituzione Italiana,
con particolare riferimento agli artt. 3, 33,
34.
Le norme che regolano la vita
interna dell'Istituto devono perciò ispirarsi ai
valori della democrazia e al reciproco rispetto
delle idee.
La Scuola bandisce dal suo
intento ogni forma di violenza; condanna e
s'impegna a denunciare qualsiasi manifestazione
di totalitarismo, intolleranza, emarginazione e
antidemocrazia.
Art. l (Funzioni e responsabilità
dei docenti)
I docenti godono, nell'esercizio
delle loro attività, della massima libertà di
insegnamento, di informazione e di espressione,
nell'ambito delle leggi dello Stato e con
particolare riguardo allo spirito del DPR n° 419
del 31/5/1974. I professori sono i diretti
responsabili del regolare svolgimento della vita
scolastica nelle proprie ore di lezione. Essi
sono tenuti al rispetto dell'orario scolastico e
alla registrazione sul diario di classe
dell'andamento didattico e disciplinare.
Art. 2
(Orario della scuola)
L’apertura della scuola è
stabilita dal Consiglio di Istituto all’inizio
di ogni anno scolastico. Le lezioni hanno luogo
normalmente nelle ore antimeridiane, secondo
l'orario stabilito dalla Presidenza, sulla base
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di
Istituto, sentito il parere del Collegio dei
Docenti. Le attività pomeridiane, connesse con i
progetti annuali o pluriennali sviluppati
nell’Istituto e inseriti nei P.O.F., o altre che
si ritenessero necessarie, osserveranno un
orario da stabilirsi.
Art. 3 (Attrezzature didattiche)
Le attrezzature didattiche
(compresi i sussidi audiovisivi, i laboratori
linguistici e informatici) sono messe a
disposizione, anche oltre l’orario curricolare,
dei professori che ne facciano richiesta, previo
accordo con gli aiutanti tecnici. Ogni
professore è responsabile degli strumenti
utilizzati dalla propria classe, e gli alunni
sono tenuti a rifondere i danni volontariamente
arrecati secondo quanto previsto dai regolamenti
specifici.
Art. 4 (Attività pomeridiane)
Con la collaborazione dei docenti
interessati gli allievi possono, nell’ambito
delle attività di cui all’art. 2, avvalersi (con
l'intervento del personale tecnico
specializzato) del materiale e degli strumenti
in dotazione della scuola. Gli allievi possono
radunarsi nei locali dell'Istituto, che saranno
di volta in volta all'uopo destinati, per
studiare in comune, per svolgere attività
deliberate o autorizzate dal Collegio dei
Docenti, per tenere incontri socioculturali (con
la presenza di uno o più insegnanti disponibili
secondo le modalità concordate dal Collegio dei
Docenti) e per eventuali assemblee straordinarie
previste dalla legge (previa autorizzazione
scritta del Preside o di chi ne fa le veci).
Un professore è tenuto ad
esercitare adeguata sorveglianza; in quest'opera
è coadiuvato dal personale ausiliario in
servizio. Al professore spetta un compito
di vigilanza disciplinare per delega del
Preside; tuttavia non possono attribuirsi a lui
responsabilità civili. Gli studenti sono
tenuti al rispetto del personale non docente,
facilitandolo nello svolgimento delle proprie
mansioni e devono riconoscere agli operatori
scolastici il diritto di espletare i compiti
affidati loro dalla Presidenza.
Art.5 (Biblioteche d’istituto)
Le biblioteche d’istituto sono
aperte al prestito per gli studenti regolarmente
iscritti, per i docenti, per il personale non
docente dell‘Istituto, secondo l’orario
stabilito all’inizio di ogni anno scolastico.
Il prestito, di due volumi per
volta, è gratuito; la durata del prestito è di
15 gg., eventualmente prorogabile dietro
richiesta .
Il prestito a casa è escluso per
le opere di consultazione generale, per le opere
di particolare valore avviene previa malleveria
di un insegnante.
Tutti i libri devono essere
restituiti tre settimane prima del termine delle
lezioni, per permettere il riordino annuale
delle biblioteche, effettuato dal bibliotecario
entro la prima quindicina di luglio ogni anno.
Gli studenti maturandi
possono tenere due libri in prestito, previo
deposito cauzionale stabilito ogni anno.
All’inizio di ogni anno
scolastico il Collegio dei Docenti elegge, quali
responsabili delle biblioteche, due professori
che, per le operazioni connesse con il loro
funzionamento, si varranno della collaborazione
dei Colleghi disponibili.
Le richieste per l’acquisto dei
libri vengono indirizzate al bibliotecario.
Il Consiglio d’Istituto
stabilisce la quota annuale destinata agli
acquisti e le modalità dei medesimi.
Art. 6 (Biblioteche di classe)
Annualmente, in sede di bilancio
preventivo, il Consiglio d'Istituto decide la
somma disponibile per l'acquisto. La somma viene
successivamente suddivisa in parti uguali fra
tutte le classi.
Per l’acquisto di nuovi libri gli
alunni (singolarmente o per classi, tramite il
docente responsabile) e i professori possono
avanzare alla Presidenza richieste scritte,
corredate dei dati essenziali (compresi,
possibilmente, prezzo ed edizione). I volumi
vengono acquistati tramite l'ufficio di
segreteria o direttamente dal professore
responsabile della biblioteca di classe.
I libri delle biblioteche di
classe dovranno essere restituiti 20 giorni
prima del termine dell'anno scolastico al
professore che li ha in carico.
Art. 7
(Attrezzature sportive)
La scuola si fa promotrice dello
sviluppo delle attività ginnico-sportive per i
suoi allievi. Le attrezzature sportive
dell'Istituto sono a disposizione dei docenti di
Educazione Fisica anche per le attività di
avviamento allo sport. Gli allievi che
intendessero servirsi delle attrezzature
sportive per i propri allenamenti debbono
indicare un professore che si faccia garante del
buon uso delle medesime nonché della incolumità
degli allievi stessi.
Art. 8
(Vigilanza sugli
alunni)
La vigilanza sugli alunni (per
"vigilanza" s'intende la presenza, il richiamo
alle norme e la segnalazione alla Presidenza
dell'eventuale non osservanza) durante
l'ingresso e l'uscita, salva ovviamente la
responsabilità del Preside, è affidata agli
operatori scolastici di turno nell'Istituto. I
docenti della prima ora di lezione sono tenuti a
trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio
delle lezioni; i docenti dell’ultima ora sono
tenuti ad assistere all’uscita degli alunni.
Inoltre ai docenti compete, secondo turni da
stabilirsi, la vigilanza sul movimento degli
alunni, fuori delle aule, durante gli intervalli
e nelle ore pomeridiane per le attività previste
dagli artt. 2 e 4 del presente Regolamento. La
vigilanza nelle palestre, nei corridoi e negli
spogliatoi è affidata al professore di
Educazione Fisica con l'aiuto degli operatori
scolastici addetti alle palestre.
Art. 9 (Ingresso e uscita degli
alunni)
L'ingresso degli alunni (salva
l'apertura del cancello alle ore 7,30) avviene
da 15 a 5 minuti prima dell'inizio delle ore di
lezione delle singole classi. L'ingresso
ritardato, purché non abituale, è ammesso, fino
a 10 minuti dopo l'inizio della prima ora
di lezione, a discrezione del professore
presente in aula. Ritardi maggiori debbono
essere autorizzati e giustificati dal Preside (o
da chi ne fa le veci).
In ogni caso non sono ammessi
ingressi ritardati oltre l'inizio della seconda
ora di lezione, se non per fatti eccezionali,
illustrati anticipatamente e personalmente da un
genitore dell'alunno/a o, se dovuti a motivi
sanitari, previa esibizione di un documento
adeguato.
Nel caso di eventi eccezionali
che impediscano l'ingresso secondo l'orario
normale, l'ingresso ritardato è autorizzato
senza necessità di esplicita giustificazione
fino all'inizio della seconda ora di lezione.
Salvo casi preventivamente
documentati e accertati, e comunque non oltre le
10 e non prima delle 11, i permessi possono
essere richiesti alla Presidenza solo per la
prima e l’ultima ora di lezione e vengono
concessi previo parere favorevole dei professori
delle ore interessate.
Durante le lezioni i professori
non possono far uscire gli allievi dall'aula se
non uno alla volta e per seri e giustificati
motivi.
Le uscite anticipate per ragioni
di malessere fisico saranno concesse ai
minorenni solo in presenza di un familiare.
Art. 10 (Assenze)
Le assenze che siano motivate per
iscritto da un genitore sono ritenute
giustificate. Gli allievi maggiorenni sono
tenuti ugualmente a segnalare per iscritto le
ragioni delle proprie assenze.
Salvo eventuali straordinarie
disposizioni in contrario, i professori della
prima ora di lezione sono delegati dal Preside a
controllare le giustificazioni e a registrarle
sul diario di classe.
La firma del genitore (o di chi
ne fa le veci) che abitualmente giustifica le
assenze deve essere depositata su apposito
libretto alla presenza del Preside o del
Segretario o di persona da loro delegata.
Chi supera i cinque giorni di
assenza deve non solo giustificare sull’apposito
libretto, ma presentare il certificato medico di
ammissione. Qualora l’assenza superiore ai
cinque giorni non sia dovuta a motivi di salute,
occorre una richiesta preventiva alla Presidenza
e non è necessario il certificato medico. Nel
calcolo dei cinque giorni si tiene conto delle
festività e dell’interruzione delle lezioni a
qualsiasi titolo. Dopo cinque assenze il
genitore o chi ne fa le veci dovrà giustificare
personalmente.
Gli ingressi ritardati e le
uscite anticipate non possono superare il numero
massimo di otto per quadrimestre e devono essere
adeguatamente motivati e presentati alla
Presidenza per l’autorizzazione entro la prima
ora di lezione.
Art. 11 (Condotta degli allievi)
In tutti i locali dell'edificio
scolastico il comportamento degli allievi deve
essere improntato alle comuni norme di buona
educazione e al rispetto reciproco.
E’ vietato fumare in tutti i
locali della scuola.
La buona conservazione dei locali
dell'Istituto e degli arredi in esso contenuti è
affidata all'educazione e al senso civico di
coloro che frequentano la scuola. Tuttavia in
caso di danneggiamenti non accidentali è data
facoltà alla Presidenza, sentito il parere, in
caso di particolare gravità, dei Consigli di
Classe interessati, di perseguire i responsabili
mediante richiesta di adeguato indennizzo,
l’ammontare del quale viene indicato dal
Coordinatore amministrativo.
Gli allievi sono invitati a
tenere sotto personale custodia gli oggetti
preziosi di cui fossero eventualmente in
possesso. La scuola non può garantire la piena
sorveglianza sugli oggetti dimenticati o
comunque lasciati incustoditi.
Art. 12 (Assemblee studentesche)
Gli studenti si riuniscono
periodicamente in assemblee, secondo le norme
vigenti, ed esprimono la loro volontà di
maggioranza attraverso la costituzione del
Comitato Studentesco formato dai rappresentanti
eletti nei Consigli di Classe.
Le assemblee non possono essere
precluse a nessuno; in particolare le assemblee
studentesche devono rappresentare un momento per
recuperare alla democrazia quelle frange
minoritarie che se ne discostassero.
Le assemblee studentesche
d'Istituto si svolgono secondo il regolamento
che si dà l'assemblea stessa, ai sensi dell'art.
44 del D.P.R. n° 416/1974. Esse sono convocate
dal Preside, il quale, nel caso di richieste
contrastanti ed inconciliabili, decide circa le
modalità di convocazione, dopo aver consultato
il Gruppo di Gestione del Comitato Studentesco o
gli studenti facenti parte del Consiglio di
Istituto.
Le assemblee di classe sono
autorizzate direttamente dal professore (o dai
professori) a cui appartengono le due ore
dell'assemblea mensile previste per le assemblee
stesse. I professori che concedono le ore per
l'assemblea di classe possono assistervi e sono
comunque tenuti a garantire l'ordine e
facilitarne lo svolgimento, nel rispetto
dell'autonomia degli studenti.
L'avvenuta effettuazione di ogni
assemblea di classe viene registrata sul diario
di classe. Il Preside (o chi ne fa le veci),
previa verifica a votazione disgiunta e scritta
della maggioranza dei consensi degli allievi in
ciascuna classe e previo accordo, con preavviso
di 24 ore, degli insegnanti interessati, può
autorizzare assemblee di classi abbinate.
Ai sensi della D. M. 133 del
3-4-1996 il Comitato Studentesco adotta un
regolamento interno che può prevedere la
costituzione di commissioni o gruppi per
attività istruttorie, esecutive e di gestione;
deve favorire la familiarizzazione operativa dei
giovani mediante rapporti con associazioni di
studenti; deve elaborare un piano di
realizzazione e di gestione delle attività, con
preventivo di spesa da determinare nei limiti
delle disponibilità indicate dalle Superiori
Autorità e dal Consiglio di Istituto, e delle
somme eventualmente raccolte con specifica
destinazione; elegge al suo interno una Gruppo
di Gestione, coordinato da uno studente
maggiorenne, che ha la responsabilità del
regolare svolgimento delle iniziative e propone
agli Organi competenti gli interventi necessari
per l’attuazione del piano.
Al termine delle iniziative, o
periodicamente, il Gruppo di Gestione procede
alla verifica dei risultati ottenuti, da
sottoporre al Consiglio di Istituto e al
Collegio dei Docenti.
Art. 13 (Bacheche degli studenti)
Gli studenti usufruiscono di
apposite bacheche per affiggere avvisi e
manifesti di ogni genere (fermo l'obbligo di non
violare le norme di legge). La gestione e la
responsabilità circa l'uso di queste bacheche
(salva ovviamente la responsabilità civile del
Preside) è degli studenti.
Art. 14 (Colloqui dei genitori
con i docenti)
I genitori degli alunni (o coloro
che ne facessero le veci) conferiscono con i
professori, per ricevere informazioni sul
profitto dei propri figli, normalmente nelle ore
del mattino, secondo un orario di anno in anno
stabilito e sollecitamente comunicato alle
famiglie.
E’ facoltà del Collegio dei
Docenti deliberare di anno in anno ulteriori
modalità di comunicazione alle famiglie in
orario diverso da quello istituzionalizzato o
tramite l’invio di comunicazione scritta sulla
situazione dell’alunno (pagellino
infraquadrimestrale), o in momenti diversi
concordati direttamente con i singoli docenti,
ovvero con possibili incontri concentrati in un
unico pomeriggio per tutte le discipline.
Nel periodo immediatamente
precedente le riunioni di scrutinio per le
valutazioni periodiche, le udienze sono sospese.
Il Preside riceve i genitori in
orario da stabilirsi.
Art. 15 (Conclusione)Il
presente regolamento intende stabilire norme
essenziali circa il funzionamento dell'Istituto,
per quanto non sia già espressamente sancito da
vigenti disposizioni di legge, dalla Carta dei
Servizi. Esso può essere modificato per motivate
proposte avanzate da almeno 2 membri del
Consiglio di Istituto o dagli Organi Collegiali
della scuola ed è inoltre sottoponibile a
revisione dagli organismi competenti.
|